Le agenzie di viaggio possono trasportare "in proprio" i viaggiatori
186-197 p.
La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla possibilità per le agenzie di viaggio di fornire alla clientela servizi di escursione mediante l'utilizzo di veicoli immatricolati "ad uso proprio" anziché "ad uso di terzi", ai sensi del codice della strada, non dovendo dunque necessariamente rivolgersi a soggetti esterni alla loro organizzazione in possesso di licenza per servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente. A tale conclusione, la Corte è pervenuta mediante la lettura sia delle norme di riferimento del codice della strada (artt. 82, 83 e 85 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), sia delle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività delle agenzie di viaggio. La pronuncia assume rilievo nella misura in cui definisce ulteriormente gli ambiti di operatività concessi alle agenzie di viaggio dalla normativa vigente [Testo dell'editore]
The Court of Cassation has ruled on the possibility for travel agencies to independently provide excursions to their clients using vehicles registered for "private use" instead of "commercial use", pursuant to the Codice della Strada (rules of the road). Therefore, they are not necessarily required to rely on external entities outside their organization that offer taxi or chauffeur-driven rental services. The Court reached this conclusion by interpreting both the relevant provisions of the Codice della Strada (Articles 82, 83, and 85 of Legislative Decree No. 285 of April 30, 1992, commonly known as the "Highway Code") and the national and regional regulations governing the activities of travel agencies. This ruling is significant insofar as it further defines the scope of operations allowed for Travel Agencies under current legislation.[Publisher's text]
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Informazioni
Codice DOI: 10.3280/DT2025-045010
ISSN: 2039-9391