Il diritto del passeggero alla compensazione pecuniarianel caso di (rischio di) ritardo del volo
85-102 p.
Con la sentenza in commento, la Corte di giustizia dell'Unione europea torna a esprimersi su un tema dibattuto in giurisprudenza e dottrina, relativo al riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria al passeggero del trasporto aereo in caso di ritardo all'arrivo del volo. Nel caso di specie, la Corte ha negato il diritto di compensazione pecuniaria al passeggero che, dopo aver appreso del ritardo del volo originario, ha provveduto ad acquistare autonomamente un volo alternativo, raggiungendo la destinazione finale con un ritardo inferiore a tre ore rispetto all'orario originariamente previsto, non ritenendo che in tali circostanze il passeggero abbia sofferto alcun disagio grave, tale da giustificare il diritto alla compensazione. [Testo dell'editore]
In the judgment under review, the Court of Justice of the European Union, once again, addresses a debated issue in both case law and legal doctrine, concerning the recognition of a passenger's right to compensation in the event of a flight delay. In the present case, the Court denied the right to compensation to a passenger who, after being informed of the delay of the original flight, independently purchased an alternative flight and reached the final destination with a delay of less than three hours compared to the originally scheduled arrival time. The Court found that, under such circumstances, the passenger had not suffered any serious inconvenience warranting compensation. [Publisher's text]
Forma parte de
Rivista italiana di diritto del turismo : 46, 3, 2025-
Artículos del mismo número (disponibles individualmente)
-
Información
Código DOI: 10.3280/DT2025-046004
ISSN: 2039-9391
