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I diritti dei passeggeri in caso di ritardo nel trasporto marittimo : l'assenza di una definizione di “partenza” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1177/2010

2023 - Franco Angeli

P. 123-137

  • Con la decisione in epigrafe il Consiglio di Stato si è pronunciato per la prima volta sulla portata applicativa degli artt. 16, §1, 17, §1, e 18, §1, del Reg. (UE) n. 1177/2010 e, in particolare, sulla nozione di partenza. Al fine di valutare l'effettiva sussistenza delle ascritte violazioni del regolamento da parte del vettore marittimo, l'attenzione del Consiglio di Stato si è dunque concentrata sulla ratio di tali disposizioni normative, per comprendere quale sia la portata applicativa dei diritti che il predetto regolamento riconosce ai passeggeri viaggianti via mare. [Testo dell'editore]
  • With the ruling in hand, the Council of State dealt with the scope of application of Articles 16(1), 17(1) and 18(1) of Regulation (EU) No. 1177/2010 and, in particular, with the notion of departure. In order to assess the effective existence of the alleged violations of the regulation by the maritime carrier, the attention of the Council of State was therefore focused on the rationale of these regulatory provisions, to understand the scope of application of the rights that the aforementioned regulation recognizes to passengers travelling by sea. [Publisher's text]

Fa parte di

Rivista italiana di diritto del turismo : 39, 2, 2023