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Sulla garanzia costituzionale dei mezzi adeguati alle esigenze di vita

2017 - Franco Angeli

281-294 p.

  • La Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2016, ha, ancora una volta, deciso questioni relative a disposizioni della legge che, a ragione della permanente crisi finanziaria del nostro sistema pensionistico, avevano inciso sulle pensioni di elevato importo. In questa occasione, diversamente da quanto è accaduto altre volte, i giudici costituzionali hanno superato i dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dalla previsione del prelievo di un contributo di solidarietà. Si sono, però, limitati a ritenere che quell'imposizione non violerebbe il principio dell'affidamento nella sicurezza giuridica e che non inciderebbe sulla proporzionalità delle prestazioni, essendo sopportabile.
  • In tal modo, però, i giudici costituzionali hanno continuato a utilizzare i criteri tradizionali alla loro giurisprudenza; criteri per molti versi ambigui anche perché, almeno implicitamente, presuppongo la necessaria tutela dei diritti acquisiti e, quindi, una limitazione della discrezionalità del legislatore. Peraltro, lo scrutinio di legittimità costituzionale del prelievo sulle pensioni di elevato importo sarebbe stato più efficace, e con l'occasione sarebbero stati anche forniti un contributo sistematico e indicazioni al legislatore, se i giudici costituzionali avessero tentato di individuare il significato dei «mezzi adeguati alle esigenze di vita» garantiti dal secondo comma, art. 38 Cost. e, quindi, avessero verificato se, ancorché incise dal prelievo, le pensioni di elevato importo continuavano, o no, a realizzare quella garanzia. [Testo dell'editore].
  • The constitutional Court, with judgment 173/2016, has decided, once more, over questions regarding measures that, in light of the permanent financial crisis of our pension system, have affected the higher pensions. In this occasion, differently from previous cases, the constitutional judges have overcome the doubts of constitutional illegitimacy, raised with regard to the norm providing for a solidarity levy. The constitutional judges only decided that the solidarity levy does not violate the legal legitimate expectation and it does not affect the proportionality of benefits, given that it is tolerable. In this way, the constitutional judges have kept applying their traditional criteria.
  • These criteria are ambiguous under many aspects, at least implicitly, since they imply the undeniable guarantee of vested rights, and, hence, the limitation of the legislature discretionality. Moreover, the review of constitutionality of the solidarity levy on higher pensions would have been more effective if the constitutional judges would have attempted to interpret the meaning of «adequate means for life needs», enshrined in Art. 38.2 Cost, and, hence, would have verified whether the pensions tackled by the levy would still satisfy the constitutional principle. Furthermore, an approach as such would have provided a systematic framework and clear recommendations to the legislator. [Publisher's Text].

Fait partie de

Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali : 154, 2, 2017