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La nozione di "accordo firmato dal passeggero" per il rimborso del biglietto tramite buono viaggio

2026 - Franco Angeli

172-187 p.

Incrementando il novero delle decisioni in materia di trasporto aereo per l'interpretazione delle disposizioni del regolamento CE n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato la Corte di Giustizia dell'Unione europea si pronuncia sul diritto dei passeggeri aerei al rimborso del biglietto. Nel caso particolare, in seguito alla cancellazione di un volo, la compagnia aerea offriva ai passeggeri la possibilità di scegliere il rimborso immediato sotto forma di un buono di viaggio, compilando un modulo online, oppure il rimborso del prezzo del biglietto in denaro, ma assoggettando questa seconda opzione al rispetto di una procedura comprendente ulteriori fasi da effettuare presso il proprio servizio clienti. La Corte, sottolineato che il rimborso del biglietto va effettuato, principalmente, sotto forma di una somma di denaro e che, per contro, il rimborso sotto forma di buoni di viaggio

si presenta come una modalità sussidiaria di rimborso, in quanto è subordinato alla condizione supplementare di un"accordo firmato dal passeggero", focalizza l'attenzione su quest'ultima nozione. E statuisce al riguardo che la compilazione da parte del passeggero di un modulo online sul sito Internet del vettore aereo, con il quale abbia optato per una siffatta modalità di rimborso, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, integri la nozione di"accordo firmato" per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio solo quando il passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato al rimborso del suo biglietto sotto forma di un buono di viaggio anziché sotto forma di una somma di denaro. Occorre, quindi, che il vettore aereo abbia fornito, in modo leale, al passeggero, un'informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso che erano a sua disposizione. [Testo dell'editore]

Adding to the list of decisions on air transport relating to the interpretation of the provisions of Regulation (EC) No. 261/2004, which establishes common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding, flight cancellations, or long delays, the Court of Justice of the European Union rules on the right of air passengers to ticket refunds. In this specific case, following the cancellation of a flight, the airline offered passengers the option of obtaining an immediate refund via a travel voucher by filling out an online form, or a cash refund of the ticket price, but the latter option was subject to a procedure that required additional steps to be completed with customer service. The Court emphasized that ticket refunds must be made primarily in cash and that, conversely, refunds in the form of travel vouchers are a subsidiary form of refund, as they are subject to the additional condition of an"agreement signed by the passenger", focusing its attention on the latter

concept. It ruled that the completion by the passenger of an online form on the air carrier's website, by which they opted for this method of reimbursement, to the exclusion of cash reimbursement, only constitutes a'signed agreement' for the reimbursement of the ticket by means of a travel voucher if the passenger was able to make an effective and informed choice and, therefore, to give their informed consent to the reimbursement of the ticket by means of a travel voucher rather than a sum of money. It is therefore necessary for the air carrier to have provided the passenger, in a fair manner, with clear and comprehensive information on the different reimbursement options available to them. [Publisher's text]

Ist Teil von

Rivista italiana di diritto del turismo : 47, 1, 2026